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Diritto alla disconnessione

Il Diritto alla disconnessione, oggi se ne parla molto sopratutto dopo il lungo periodo di reclusione imposto dalla pandemia che negli ultimi anni ha cambiato radicalmente i nostri ritmi e abitudini nella vita privata e lavorativa. Molte aziende negli ultimi anni si sono rimodulate per fornire strumenti i grado di dare la possibilità ai propri dipendenti di effettuare le proprie mansioni lavorative anche a distanza e quindi limitando la presenza sul luogo di lavoro. Questa svolta però ha creato in molti casi anche delle ripercussioni negative sul lavoratore, che non vanno ad influire positivamente sulla salute. I casi di forte stress sono dovuti principalmente dallo stravolgimento dei normali ritmi lavorativi, alternanza di pausa e lavoro, che vanno ad impattare sulla produttività lavorativa.E’ stato riscontrato che i pericoli sul fronte della salute psichica e fisica sono molto elevati nel breve e lungo termine. Essere liberi di disconnettersi per evitare che vita privata e professionale si mescolino.

L’idea non è nuova, ma con la pandemia ha avuto un’accelerazione. Si procede in ordine sparso: ci sono i Paesi che hanno sancito il diritto di spegnere lo smartphone, quelli che hanno vietato le mail dei superiori e quello che ha suggerito il bon ton della disconnessione.

Cosa dicono le linee guida sullo smart working?

Attualmente L’Italia è uno di pochi paesi in Europa ad aver decretato delle linea guida sul tema, anche se ancora lontani dal poter dire di aver attuato una fase pratica efficiente.

Un primo risultato sul fronte dello smart working era arrivato nel marzo scorso, con il decreto legge 30, in cui viene riconosciuto il diritto alla disconnessione limitatamente alle strumentazioni digitali per l’attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli accordi già sottoscritti e, per il pubblico impiego, dell’eventuale contrattazione collettiva.

Due i problemi principali per quanto riguarda il nostro Paese: la disconnessione, al momento, non è riconosciuta come diritto universale e la regolamentazione della stessa è rimessa al confronto fra le parti.

Il 13 maggio 2020, il Garante della Privacy ha invocato il diritto alla disconnessione, senza il quale “si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”.

le problematiche

Il problema principale emerso sul tema della disconessione, in quanto un tema ancora molto generico in italia, è la poca supervisione su come viene messa in atto dalle aziende questa modalità verso i dipendenti. Anche se lo smart working si caratterizza “per l’assenza di un preciso orario di lavoro”, è possibile organizzare “fasce orarie” e individuarne una “di disconnessione”, che va garantita adottando “specifiche misure tecniche e/o organizzative”. Anche perché (particolare non secondario) non si possono percepire straordinari in modalità agile. Il diritto viene esteso alle “assenze legittime”, come malattie, permessi e ferie: “Il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività”.

In definitiva, nella consapevolezza dei rischi derivanti da un eccesso di lavoro ed al fine di scongiurare i rischi connessi al superamento dei limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa, i quali incidono sulla salute dell’individuo proprio per effetto del possibile sovraccarico di lavoro dovuto all’assenza di controllo (burnout), la legge introduce uno strumento giuridico diretto ad assicurare il rispetto dei tempi di riposo, essenziale soprattutto per le nuove generazioni troppo abituate alla iperconnessione.

Samuele Scafuro

Concrete Onlus


Il lavoratore che assiste una persona disabile , ha il diritto di essere trasferito in una sede più vicina al domicilio della persona presso la quale presta assistenza.

La possibilità di poter scegliere di lavorare nella sede più vicina al familiare da assistere, non vale solo per l’inizio del rapporto lavorativo, ma anche durante lo svolgimento dello stesso, anche in seguito a trasferimento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore che aveva chiesto al proprio datore di lavoro di poter scegliere la sede lavorativa più vicina al comune presso il quale viveva la sorella che necessitava assistenza.

Il datore di lavoro aveva rifiutato e da qui è cominciato l’iter giuridico.

La prima sentenza era stata negativa, anche se il giudice aveva ordinato il trasferimento del lavoratore in una delle sedi disponibili vicino al comune dove abitava la sorella, ma la Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore.

Decisione confermata dalla Cassazione.

La Corte ha sottolineato che il diritto di un “genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine, entro il terzo grado, handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

E’ applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento.

La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”.

Inoltre, “circoscrivere l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso dalla società ricorrente, equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale”.

Articolo a cura del Dr. Lorenzo Edera – ASST Pavia

(Fonte Studio Cataldi – Quotidiano Giuridico)

Caro amico di Concrete Onlus,

Sapevi che le persone disabili non autosufficienti possono usufruire di trasporto gratuito scuola?
Nel 1971 la legge 118 recita quanto segue all’articolo 28:

(Provvedimenti per la frequenza scolastica).

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;[ecc…]
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che “È assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Studiare è luce; non studiare è oscurità. (Proverbio russo )

…e tutti hanno diritto a vivere la “luce” nella propria vita.

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Articolo a cura di Lucio Fontana