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RESTIAMO INFORMATI: Superbonus 110%

Novità ed agevolazioni fiscali in arrivo con il Superbonus del 110% anche per ascensori, montacarichi, e per la generalità di lavori di rimozione delle barriere architettoniche. Sono molte le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2021, approvata in via ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio e con le future proroghe temporali che verranno scuramente varate, non si vuole lasciare fuori nessuno e punta molto all’ammodernamento e alla rimozione delle barriere architettoniche (urrà! dirà qualcuno).

Nel dettaglio di cosa di tratta? La detrazione fiscale maggiorata al 110% potrà essere applicata anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Nello specifico il superbonus potrà essere applicato anche all’installazione di ascensori, montacarichi, e a tutte le modifiche e attezzature da installazione interne ed esterne che vanno a favorire la mobilità di persone con handicap grave come riportato ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3.

Non solo: la Legge di Bilancio 2021 apre al superbonus 110% per tutti i lavori di rimozione delle barriere architettoniche effettuati in favore di persone con età superiore a 65 anni.

Superbonus 110% nel dettaglio: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-

Lo staff di Concrete Onlus

Restiamo informati vuole essere una piccola rubrica informativa che ha come scopo quello di riportare notizie inerenti al mondo della disabilità a 360°, l’obiettivo principale è quello di rimanere al passo con i tempi e di tenersi aggiornati su tematiche attuali e non, che riguardano il mondo della disabilità.

Buona lettura

Legge 104 cambiamenti in vista

Per chi non lo sapesse la legge 104 (104/92) è quella legge che va ad agevolare le persone con disabilità particolarmente importanti e che serve a dare diverse agevolazioni al soggetto, che possono essere sanitarie mediche economiche e fiscali lavorative si tratta quindi della legge e normativa che regola i diritti delle persone che soffrono di handicap.

L’ultimo aggiornamento della Cassazione varato con l’ordinanza 20243/2020 afferma che è illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile che non usa i permessi per visite mediche, in pratica affermano che non si può licenziare il lavoratore disabile per abuso dei permessi se il dipendente li sfrutta per motivi diversi da quelli inerenti alle cure mediche. Questo va a creare dei nuovi parametri che impediscono il licenziamento per determinate cause ma dispongono invece la reintegrazione del lavoratore disabile all’interno dell’attività. Infatti La Suprema Corte ha affermato questo:

I per i permessi ex art 33, comma 6, della legge numero 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.”

Che cosa si può aggiungere a quanto era già presente in precedenza facciamo una piccola lista riepilogativa per fare ordine:

  • Permessi giornalieri o mensili
  • Se possibile scegliere la sede di lavoro più vicina
  • Possibilità di non essere trasferito in altra sede di lavoro
  • Per un equilibrio psicofisico i permessi possono essere solo legati a visite mediche o altri interventi di cura, quindi i permessi sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap anche per una più agevole integrazione familiare e sociale.

Lo staff Concrete